Servizio Clienti (+39) 075 5069369
Email info@frateindovino.eu

L'attualità e gli approfondimenti dal mensile

Frate Indovino

Condominio

Eliminare un’aiuola per farvi un’area di parcheggio

25 settembre 2019
Condividi
Nella zona antistante la palazzina dove abito, circa 40 anni orsono furono realizzate due aiuole per evitare che le autovetture parcheggiassero a ridosso del portone d’ingresso. Con l’assemblea di fine gestione è stato prospettato di eliminarne una per realizzare un posto auto, a mio parere non strettamente necessario.
Si precisa che:
- tutti i condomini hanno già un posto auto assegnato con il metodo della rotazione annuale;
- l’aiuola in questione, oltre ad essere un elemento decorativo, ha anche la funzione di allontanare dall’ingresso del fabbricato rumori e cattivi odori in quanto, a ridosso di detta aiuola, alla distanza di circa un metro è ubicato il giardino di un condomino con accesso diretto alla zona soggiorno della propria abitazione.
È consentita la demolizione della aiuola? Quale maggioranza è necessaria per deliberare?

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. i condòmini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, così come possono realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio. Sono vietate solamente le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. In un caso simile al suo, relativo alla decisione di adibire un’area condominiale a parcheggio, la Cassazione civile (Sent. n. 26295/2014) ha precisato che le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione di una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 cod. civ., ma costituiscono pur sempre innovazioni da approvarsi con la maggioranza qualificata. Sarà quindi necessario il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio. Ad ogni modo, se lei ritenesse che l’innovazione già approvata dall’assemblea (realizzazione di posto auto su area precedentemente adibita ad aiuola) comporti una violazione del “decoro architettonico” dell’edificio può impugnare la delibera assembleare entro trenta giorni, secondo le disposizioni dell’art. 1137 cod. civ.

Calendario

Richiedi subito la tua copia del Calendario

Sono presenti degli errori. Assicurati che i campi siano completi e corretti e reinvia il modulo.
Grazie ! La tua richiesta è stata inoltrata con successo. Ti contatteremo al più presto.