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Frate Indovino

Condominio

Gli obblighi dell’Amministratore condominiale e le tutele dei condomini

08 luglio 2020
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Abito in un condominio di due palazzine di sei appartamenti, il nostro attuale amministratore è da maggio che non convoca l'assemblea annuale con conseguente ritardo dei nostri pagamenti. Abbiamo un ascensore fermo e la ditta di pulizie è anch'essa ferma da più di un mese in quanto l'amministratore non paga.
Come possiamo fare?

Lettera firmata

Gli obblighi dell’amministratore di Condominio sono previsti dagli artt. 1129, 1130, 1130 bis e 1131 c.c., oltre a dover egli ottemperare ai generali principi del rispetto della cosa comune e della buona amministrazione della medesima. In difetto, l’amministratore compie “gravi irregolarità” e può essere revocato, oltreché essere tenuto al risarcimento dei danni procurati. Le criticità evidenziate nel caso specifico rientrano quantomeno (I) sotto l’art. 1129 co. 11 n. 1 c.c. “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale”; (II) sotto l’art. 1130 co. 1 n. 2 c.c. “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”; (III) sotto l’art. 1130 co. 1 n. 4 c.c. “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”. Preso atto di tali irregolarità, l’amministratore può essere revocato dall’assemblea di Condominio, oppure dall’Autorità giudiziaria. In tal senso, l’art. 1129 co. 10 c.c. “La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina [maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, art. 1136 co. 2 c.c.] oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131 [l’amministratore può essere revocato ed è tenuto al ristoro dei danni], se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo comma [la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma], i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'Autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del Condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”.

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